DOMANDE FREQUENTI ASI

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Convenzione Emapi / Reale Mutua numero univoco 2020/05/2901681

IL CONTRIBUTO PER L’ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE È DEDUCIBILE?
Al momento la legislazione in materia è ancora in evoluzione sotto il profilo del trattamento fiscale pertanto, pur essendo EMAPI iscritto all’Anagrafe dei Fondi sanitari tenuto presso il Ministero della Salute, non risulta acclarato se i contributi di adesione versati in forma volontaria per l’attivazione di una copertura sanitaria possano essere oggetto di deduzione dalla dichiarazione dei redditi.
Risulta invece comunemente condivisa la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per prestazioni sanitarie, comprese quelle che vengono rimborsate dalla Compagnia assicurativa.
Diversamente, le spese sanitarie rimborsate a seguito di una copertura sanitaria attivata da un Ente di previdenza e quindi considerabili come intervento assistenziale dell’Ente stesso, sono ritenute non detraibili ai fini fiscali. Consigliamo di rivolgersi al proprio commercialista per ulteriori approfondimenti sull’argomento.

È NECESSARIO COMPILARE UN QUESTIONARIO SANITARIO PER ATTIVARE UNA COPERTURA?
No, non è necessario.

QUALI SONO I FAMILIARI COMPRESI NEL NUCLEO?
Il coniuge convivente o il convivente more uxorio ed i figli conviventi fino a 35 anni ed i figli senza limiti di età, invece, se conviventi ed inabili al lavoro.
Sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti ed i figli non conviventi per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico in seguito a sentenza di divorzio o separazione legale. In caso di variazione nel carico fiscale o dello stato di famiglia questo dovrà essere comunicato entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la modifica.

IN CASO DI DECESSO DELL’ISCRITTO TITOLARE, I FAMILIARI EREDI GIÀ INSERITI IN COPERTURA POSSONO CONTINUARE AD ESSERE ASSICURATI?
Sì, gli eredi restano coperti fino alla scadenza annuale di polizza, inoltre, per gli anni successivi è possibile mantenere attiva la garanzia dietro pagamento del relativo contributo annuo. Gli eredi ed i relativi nuclei familiari, che non rinnovino la propria adesione alla prima scadenza del contratto non potranno più essere reinseriti.


COME MI REGISTRO NELL’AREA DOL (DENUNCIA ON LINE)?

Segui le indicazioni:

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  • Seleziona il tuo Ente di Previdenza e inserisci il tuo Codice Fiscale
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Per eventuali difficoltà è possibile inviare una richiesta all’indirizzo assistenza.dol@emapi.it


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Per eventuali difficoltà è possibile inviare una richiesta all’indirizzo info2@emapi.it


COME POSSO CONOSCERE LO STATO DI UN RIMBORSO RICHIESTO?

Accedi alla tua Area DOL per consultare lo stato di lavorazione del sinistro.
Puoi anche contattare direttamente l’Ufficio Sinistri tramite il numero verde 800.811.184 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 16,30).

HO LA GARANZIA A, IL RICOVERO/PRESTAZIONE CHE HO SOSTENUTO È RIMBORSABILE?
Non è per noi possibile stabilire a priori se una prestazione è compresa fra le garanzie di polizza, in quanto la Compagnia di assicurazione è l’unico soggetto avente la titolarità a procedere con la valutazione delle pratiche dirette/indirette, tramite la consultazione della documentazione sanitaria.
Puoi verificare, anche tramite il supporto del medico, se la prestazione sostenuta è compresa nella Copertura attivata.
In ogni caso puoi inviare la richiesta di rimborso che verrà valutata dalla Compagnia.

HO LA GARANZIA A, LE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE SONO RIMBORSABILI?No, le prestazioni odontoiatriche non sono rimborsabili dal piano sanitario fatta eccezione per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie (art.3.6):

− osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso
− cisti follicolari
− cisti radicolari
− adamantinoma
− odontoma
− ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare.

PER LE PRESTAZIONI NON PREVISTE DAL MIO PIANO SANITARIO HO DIRITTO AD UNO SCONTO?
Sì, è possibile accedere al Tariffario agevolato e usufruire di una scontistica presso le strutture convenzionate stampando il voucher (da computer e non da telefono). Il voucher deve essere esibito il giorno dell’appuntamento alla struttura convenzionata e, come da accordi stabiliti, l’Istituto di cura applicherà lo sconto previsto sull’importo della prestazione, fermo restando che il costo della prestazione rimarrà a suo carico.

È PREVISTA UNA DIARIA PER I GIORNI DI CONVALESCENZA A CASA?
No, la Copertura di Assistenza sanitaria integrativa, non prevede la diaria per convalescenza a seguito di malattia/infortunio.

ENTRO QUALE TEMPISTICA POSSO RICHIEDERE UN RIMBORSO?
Il termine di prescrizione è stabilito dall’art. 2952 C.C (così come modificato dalla Legge num. 166 del 27.10.2008) ed è pari a due anni.
Il rimborso si ottiene entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte della Compagnia di assicurazione.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA FRANCHIGIA E SCOPERTO?
La franchigia è l’importo espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’iscritto in caso di rimborso di prestazioni erogate in modalità indiretta. Lo scoperto è espresso invece in misura percentuale.
Nel caso in cui la percentuale definita per lo scoperto superi l’importo fissato per la franchigia, questo viene applicato al posto della franchigia.
Nella convenzione EMAPI è presente anche il massimo scoperto che tutela opportunamente l’iscritto definendo l’importo massimo di spesa che rimane a suo carico.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata € 600,00
Richiesta di rimborso € 250,00 Franchigia € 20,00
Indennizzo € 250,00 – 20,00 = € 230,00
2° esempio
Somma assicurata € 600,00
Richiesta di rimborso € 18,50 Franchigia € 20,00
Nessun rimborso è dovuto perché l’importo richiesto è inferiore alla franchigia

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata € 500.000,00
Richiesta di rimborso € 5.000,00 Scoperto 15% con il minimo di € 300,00 e il massimo di €2.000,00
Indennizzo € 5.000,00 – 15% = € 4.250,00 (perché lo scoperto del 15% del danno è superiore al minimo non indennizzabile e inferiore al massimo di € 2.000,00)
2° esempio
Somma assicurata € 500.000,00
Richiesta di rimborso € 18.000,00 Scoperto 15% con il minimo di € 300,00 e il massimo di € 2.000,00
Indennizzo € 18.000,00 – 2.000,00 = € 16.000,00 (perché lo scoperto del 15% del danno è superiore al massimo non indennizzabile)

Meccanismo di funzionamento del massimale:
Somma assicurata € 600,00
Richiesta di rimborso € 1.000,00 Indennizzo € 600,00

SE HO GIÀ UN’ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA POSSO CHIEDERE DUE RIMBORSI?
Una prestazione non può essere rimborsata due volte. Se esistono due coperture esse opereranno al massimo fino a copertura dell’intera spesa.
Nel caso in cui il rimborso, ottenuto in primo luogo da altro Ente Assistenziale o Compagnia Assicuratrice, è pari o superiore alla franchigia prevista dalla Convenzione EMAPI, viene rimborsata la differenza tra il totale delle spese sostenute e l’importo rimborsato dall’Ente o Compagnia fino al raggiungimento dell’importo di spesa sostenuto dall’iscritto.

L’ASSISTENZA SANITARIA È VALIDA SOLO IN ITALIA?
No, la Copertura assicurativa è indipendente dal luogo nazionale o estero in cui si verifica il sinistro e pertanto è valida ovunque. L’unica modalità prevista fuori dai confini nazionali è quella rimborsuale. Qualora occorresse l’attestazione di copertura in lingua inglese si può fare specifica richiesta all’indirizzo assistenza.amministrativa@emapi.it.

ESISTE LA CARENZA ASSICURATIVA DEI PIANI SANITARI?
Garanzia A: No, la copertura è immediatamente attiva dal momento dell’adesione Garanzie B: Sì, per il solo primo anno di adesione, esiste un periodo di carenza assicurativa di 200 giorni. Questo significa che per un nuovo aderente la copertura effettiva inizierà 200 giorni dopo la data di decorrenza che, essendo la Convenzione collettiva e retroattiva, coinciderà sempre con il 16 aprile di ogni anno.
Eccezionalmente per i casi di infortunio e/o gravidanza farà fede per la decorrenza la data di versamento del contributo.

COSA SI INTENDE PER MALATTIE PREGRESSE?
Sono tutte le malattie manifestatesi e/o diagnosticate prima dell’adesione alla Convenzione. Le patologie pregresse sono sempre escluse dai rimborsi delle Garanzie B e sono, invece, incluse nella Garanzia di base A.


COSA SI INTENDE PER INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE?
Si definisce come: prestazione chirurgica effettuata senza ricovero che, anche se effettuata in sala operatoria, comporta suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia.
Ad esempio, se l’assicurato ha una prescrizione di endoscopia con biopsia ha la possibilità di attivare preventivamente la procedura di assistenza diretta così da non avere alcun anticipo di spesa e non avere applicata la franchigia e lo scoperto perché si tratta di intervento chirurgico ambulatoriale.
Diversamente i semplici esami endoscopici (senza esame bioptico) vengono compresi dalla Convenzione EMAPI all’interno delle prestazioni in copertura con l’alta diagnostica, e gestiti in modalità rimborsuale con l’applicazione degli scoperti corrispondenti.

COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI (RICOVERI, CHECK UP, VISITE O ACCERTAMENTI) PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE?
Per usufruire di una struttura convenzionata, è indispensabile attivare la prenotazione della visita specialistica, dell’accertamento diagnostico o del check up, chiamando la struttura prescelta, e dopo aver effettuato la prenotazione, si dovrà contattare la Centrale Operativa al numero 800.936.633 (attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30) perlomeno con 48 ore di anticipo rispetto alla prenotazione, e poi attendere la mail di presa in carico da parte di Reale Mutua. L’elenco delle strutture convenzionate è reperibile al link seguente: ASI – Strutture convenzionate > EMAPI

SE LA STRUTTURA DOVE MI RICOVERO È CONVENZIONATA MA IL CHIRURGO  NON LO È, CHE SUCCEDE?
In tal caso si può comunque accedere alla modalità diretta per quanto riguarda le spese di ricovero che vengono liquidate direttamente dalla Compagnia alla Struttura Sanitaria convenzionata, a condizione che che sia stata precedentemente attivata la procedura prevista con la Centrale Operativa e si sia ottenuta la relativa presa in carico del sinistro.
Diversamente, per quanto riguarda gli oneri dell’equipe medica non convenzionata, si utilizzerà la sola modalità rimborsuale.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA PENSIONATI ATTIVI E NON ATTIVI?
Per pensionati attivi si intendono i pensionati che continuano ad esercitare la professione e sono quindi iscritti all’Ente previdenziale. L’Ente a sua volta, se ha aderito in forma collettiva alla Convenzione EMAPI, attiva la copertura in favore del pensionato attivo con onere a proprio carico.
Per pensionati non in attività si intendono i pensionati che non esercitano più la professione, in questo caso non viene attivata in automatico la copertura sanitaria.

COSA SUCCEDE QUANDO VADO IN PENSIONE E INTERROMPO L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE?
L’iscritto che diventa pensionato prima del termine dell’annualità assicurativa rimarrà in copertura fino alla scadenza annuale, e cioè sino al 15 aprile successivo. Da quel momento potrà continuare ad usufruire della copertura assicurativa solo mediante pagamento del relativo contributo e la compilazione dell’apposito modulo di adesione. Il pensionato che non rinnova la propria adesione alla prima scadenza del contratto, per sé e se richiesto per il proprio nucleo familiare, non potrà più essere reinserito.

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