Temporanea Caso Morte

La copertura Temporanea Caso Morte (TCM) tutela la propria famiglia e i propri cari erogando un capitale assicurato nel caso di morte per qualsiasi causa. Il capitale varia a seconda della scelta del singolo Ente previdenziale in quanto è erogata in forma collettiva agli iscritti degli Enti e Casse di previdenza associati ad Emapi che aderiscono alla copertura ed è corrisposto da Generali Italia S.p.A.*

*dal 1° Ottobre 2024, Generali Italia S.p.A. è subentrata a Genertel S.p.A. (dal 1° luglio 2023, nuova denominazione della già Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.) nelle posizioni contrattuali oggetto della Convenzione 

Attualmente, tali enti sono: CASSA FORENSE, CDC, CASSA GEOMETRI, CASSA RAGIONIERI, ENPACL, ENPAF, ENPAP, ENPAIA – Gestione separata Agrotecnici, EPAP, EPPI. Trattandosi di una copertura di natura collettiva, l’annualità assicurativa ha decorrenza fissa dal 1 febbraio di ogni anno fino al 31 gennaio dell’anno successivo.

Condizioni contrattuali

LE COPERTURE COLLETTIVE

Le Coperture collettive sono attivabili automaticamente dalla Cassa/Ente previdenziale con oneri a carico del proprio bilancio, quindi senza la necessità di alcun adempimento da parte del Professionista. 

Base Collettiva

Viene attivata automaticamente dall’Ente/Cassa di previdenza. La somma garantita in caso di morte da qualsiasi causa è pari a 7.050, a prescindere dall’età anagrafica dell’iscritto al momento del decesso.

L’Ente/Cassa di previdenza può deliberare l’eventuale attivazione – sempre con onere a carico del proprio bilancio – di ulteriori coperture collettive, che naturalmente aumentano la somma assicurata in caso di morte dovuta da qualsiasi causa.

Integrativa Collettiva

Può essere attivata dall’ Ente/Cassa di previdenza per incrementare il capitale già garantito dalla Copertura base in caso di morte. L’Ente può scegliere tra due opzioni, attivabili anche in cumulo tra loro:

 

OPZIONE 1: somma assicurata € 3.525 in aggiunta alla somma base a prescindere dall’età anagrafica.
OPZIONE 2: somma assicurata € 7.050 in aggiunta alla somma base a prescindere dall’età anagrafica.

Il capitale assicurato è fisso, a prescindere dall’età del Professionista ed è aggiuntivo a quello garantito dalla Copertura base. Pertanto, in caso di sinistro, l’importo totale indennizzabile sarà la somma tra il capitale della copertura Base (€7.050) e quello dell’opzione Integrativa attivata.

Supplementare Collettiva

Può essere attivata dall’ Ente/Cassa di previdenza per incrementare il capitale già garantito in caso di morte dalla Copertura base ed eventualmente dalla Copertura integrativa. L’Ente può scegliere tra due opzioni, attivabili anche in cumulo tra loro.
In entrambi i casi, la somma assicurata è inversamente proporzionale all’età del Professionista al momento del decesso ed è in aggiunta a quella garantita dalla Copertura base (e dall’eventuale Copertura Integrativa). Pertanto, in caso di sinistro, l’importo totale indennizzabile sarà la somma tra il capitale della Copertura base (quello dell’eventuale Copertura Integrativa) e il capitale dell’opzione Supplementare attivata.

Copertura Aggiuntiva Individuale

I Professionisti titolari della Copertura base collettiva possono incrementare, a titolo individuale volontario e con onere a proprio carico, la somma assicurata tramite l’adesione alla copertura Aggiuntiva Individuale.

È possibile scegliere tra tre opzioni, i cui contributi annuali sono fissi a prescindere dall’età anagrafica:

OPZIONE A: contributo annuale € 69
OPZIONE B: contributo annuale € 130
OPZIONE C
: contributo annuale € 190 (attivabile solo se l’Ente garantisce la Copertura base + Supplementare, ad oggi solo CDC)

In tutte le opzioni, la somma assicurata è inversamente proporzionale all’età del Professionista al momento del decesso ed è in aggiunta a quella garantita dalla Copertura base (e dall’eventuale Copertura Integrativa e/o Copertura Supplementare). Pertanto, in caso di sinistro, l’importo totale indennizzabile sarà la somma tra il capitale della Copertura base (€7.050), quello dell’eventuale Copertura Integrativa e/o Copertura Supplementare e il capitale dell’opzione Aggiuntiva Individuale attivata.

Per la sola copertura Aggiuntiva Individuale è previsto un periodo di carenza di un anno dalla data di prima adesione. Per gli assicurati che abbiano attivato la Copertura Aggiuntiva Individuale in vigenza della Convenzione TCM n. 20892 il periodo di carenza di 1 anno verrà applicato limitatamente alla maggiore somma assicurata prevista dall’opzione prescelta rispetto all’opzione di provenienza incrementata del 10% a condizione che l’adesione venga rinnovata senza soluzione di continuità e comunque entro 30 gg dalla scadenza.

UTILITÀ

Adesioni
volontarie

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