EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani è un’associazione senza finalità di lucro e Fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute, costituito da diciassette enti di previdenza privati: Cassa Forense, Cassa Geometri, Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Cassa Notariato, Cassa Ragionieri, ENASARCO, ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAIA, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAV, EPAP, EPPI, INARCASSA. Attivo dal 2007, con l’obiettivo di garantire prestazioni sanitarie integrative e trattamenti assistenziali, è diventato negli anni una realtà che offre una concreta opportunità assistenza ai liberi professionisti. Attualmente opera come Ente in house nei confronti dei propri enti associati e si rivolge ad una platea di circa 1.200.000 Professionisti, a cui eroga prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa, Long Term Care – LTC, Temporanea Caso Morte – TCM e copertura contro gli Infortuni. I nostri partner sono rappresentati da primarie compagnie di assicurazione, individuate attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, ed EMAPI si pone come punto di riferimento per le Casse aderenti e per i professionisti fornendo informazioni e chiarimenti su aspetti amministrativi e sulla struttura delle garanzie, provvedendo alla raccolta delle iscrizioni e, soprattutto, impegnandosi a garantire il controllo dell’efficacia del servizio assicurativo.
Chi siamo
Finalità
Emapi eroga agli iscritti degli enti associati prestazioni di tipo assistenziale. Attualmente sono attive quattro tipologie di coperture:
Lo Statuto
Il nostro Statuto, il documento fondante del nostro Ente, una garanzia per i nostri iscritti.
Statuto
Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani
Statuto
I. – Denominazione, scopo e sede
Art. 1 – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani.
- L’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani – di seguito anche EMAPI o Associazione – è costituito, come da atto del notaio [*] in data [*]/[*] 2007, in forma di Associazione, su iniziativa di enti di previdenza disciplinati dal d.lgs. n. 509/94 e dal d.lgs. n. 103/96, di seguito EPP, con sede a Roma, riconosciuta come persona giuridica di diritto privato con Decreto del Prefetto di Roma n. [*], iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma con n. 720/2010, oltre che, con continuità, a partire dal 2010, all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui ai decreti del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.
- L’attività di EMAPI, in quanto opera ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 36/2023 in regime di in house providing nei confronti dei propri EPP associati, è soggetta al controllo analogo congiunto degli stessi, ed è disciplinata dalle norme del presente Statuto e da quelle in esso richiamate, ivi comprese quelle di appositi Regolamenti e convenzioni attuative; per quanto non previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e convenzioni attuative, dalle norme del codice civile.
- EMAPI è costituito senza limitazioni di durata.
- 4. Gli EPP associati esercitano congiuntamente sull’Associazione un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l’istituto dell’in house providing, per mezzo del Comitato di controllo analogo congiunto, d’ora in poi solo “Comitato”.
- Il Comitato è composto da tanti membri quanti sono gli EPP associati e ha il compito di svolgere attività di orientamento, coordinamento, controllo e vigilanza che gli EPP esercitano congiuntamente sull’Associazione.
- Ciascun EPP associato ha diritto di proporre al Comitato, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.
- Con apposito regolamento, adottato contestualmente al presente Statuto sono disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.
Art. 2 – Scopi e attività di EMAPI
- Al fine di promuovere la cultura solidaristica e assicurativa degli EPP associati, a tutela dei professionisti iscritti e dei pensionati agli enti medesimi, EMAPI persegue – senza finalità di lucro – lo scopo di ricercare e attuare soluzioni in ambito assistenziale e assicurativo utili ai beneficiari di cui al successivo art. 6.
- L’attività di EMAPI è svolta all’esclusivo fine di conseguire obiettivi istituzionali degli EPP associati che intendano avvalersene, al fine di erogare prestazioni in favore dei propri iscritti, professionisti e pensionati, nonché dei rispettivi familiari, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici, ove applicabile, attraverso:i) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto degli EPP associati funzionali a reperire sul mercato coperture assicurative collettive integrative delle prestazioni previste dalla legislazione vigente in materia sanitaria e, in generale, di tutela assistenzialeii) l’autoproduzione di servizi strumentali agli EPP associati, ovvero:
– l’erogazione di prestazioni sanitarie con il metodo della ripartizione, e
– la realizzazione di programmi di lungo periodo per l’erogazione di prestazioni, quali quelle di Long Term Care.
- L’Associazione provvede a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli EPP associati nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia, di autonomia tecnica ed esecutiva, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento per il controllo analogo congiunto e nelle convenzioni attuative stipulate da EMAPI con gli EPP medesimi.
- Oltre l’ottanta per cento delle prestazioni effettuate da EMAPI, e delle derivanti entrate di bilancio, sono rese nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli EPP associati che esercitano il controllo analogo congiunto.
- La produzione ulteriore può essere rivolta anche ad altri soggetti, di seguito meglio elencati, sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con carattere di marginalità e a condizione che tale produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale che EMAPI svolge in favore dei propri EPP associati. In tale ambito, le soluzioni assistenziali e assicurative adottate ai sensi dei commi precedenti potranno essere estese alle condizioni e secondo modalità all’uopo deliberate dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge, a:
iii) su proposta del singolo EPP associato, a tirocinanti e praticanti;
iiii) su proposta del singolo EPP associato, a iscritti agli Albi dei corrispondenti Ordini e Collegi professionali non destinatari delle prestazioni pensionistiche di base erogate dai predetti Enti, per sé e per i rispettivi familiari conviventi, tra cui quelle dirette a integrare le prestazioni previste dalla legislazione vigente in materia sanitaria, nei limiti e con modalità stabilite da apposito Regolamento.
II. – Patrimonio, esercizi sociali
Art. 3 – Patrimonio ed entrate.
- Il patrimonio di EMAPI è costituito, al netto delle spese sostenute, dalle quote di adesione versate dagli associati, dagli eventuali beni mobili e immobili di pertinenza dell’Associazione, da ogni altro contributo o erogazione pervenuta alla stessa e da fondi di riserva che potranno essere costituiti con le eccedenze di bilancio.
- Le entrate dell’Associazione sono costituite dai contributi annuali degli associati e dai contributi spese, con contabilizzazione separata in ragione delle diverse prestazioni; ad essi di aggiunge ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
- Le risorse destinate all’attuazione dei programmi in autoproduzione ed in particolare quelli di lungo periodo sono collocate in fondi separati, ciascuno con gestione patrimoniale autonoma. Per ogni Fondo, un apposito regolamento disciplina: a) le modalità adesione da parte di ciascun EPP; b) le modalità di accesso alle prestazioni e di controllo delle relative erogazioni; c), le modalità di gestione patrimoniale del Fondo da affidare ad un Comitato ristretto composto dai Consiglieri di amministrazione designati dagli EPP che aderiscono alla specifica copertura e dal Presidente di Emapi, fermo comunque restando che detti fondi separati rientrano nel bilancio dell’Ente.
- Già nella fase iniziale di avvio di ciascuno dei programmi di copertura di cui al c. 3, il relativo regolamento viene elaborato dalla Direzione, approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto alla valutazione del “Comitato” nell’ambito dell’esercizio del Controllo analogo come da art. 2 del relativo regolamento.
Art. 4 – Esercizio sociale e bilancio
- L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il 31 maggio dell’anno successivo ed il preventivo entro il 30 novembre.
III. – Associati
Art. 5 – Enti associati
- Sono associati ad EMAPI gli EPP sottoscrittori dell’originario atto costituivo, e gli EPP per successiva adesione avvenuta entro il 12 marzo 2026, nonché gli EPP la cui successiva domanda di adesione sia stata accettata dall’Assemblea. L’elenco degli EPP associati è riportato nell’Allegato A del presente statuto.
- Gli associati che non versino il contributo ordinario annuale per oltre un anno perdono la qualità di associato, per effetto della morosità che sarà dichiarata, salve giustificazioni eccezionali, dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile, fermo restando il rispetto degli impegni assunti in attuazione dell’art. 2, co. 2.
- Agli EPP associati è riconosciuta facoltà di recesso, salvo l’assolvimento dei residui obblighi associativi e fermi comunque gli impegni assunti nell’ambito delle convenzioni sottoscritte ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2, co. 2. e specialmente per la realizzazione di programmi di lungo periodo. Il recesso va comunicato con un preavviso di sei mesi, al termine del quale diviene efficace, previa verifica dell’assolvimento degli impegni di cui al precedente periodo da parte del Collegio sindacale.
- In deroga alla disposizione di cui al comma 1, l’associazione CAMPI, pur non essendo EPP, mantiene la posizione di associato, con titolo a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, ma con esclusione dalla partecipazione al Consiglio di amministrazione.
IV. – Iscritti
Art. 6 – Beneficiari
- Assumono la qualità di beneficiari iscritti a EMAPI i soggetti di cui all’art. 2, co. 1, in favore dei quali sia disposta in via diretta l’erogazione delle prestazioni di assistenza, ovvero i soggetti la cui richiesta di prestazioni sia stata accettata e che abbiano versato il contributo nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
- I beneficiari hanno diritto a fruire, a seconda dei casi, in via diretta o mediante adesione individuale, delle prestazioni integrative secondo le disposizioni di apposito Regolamento e convenzione attuativa.
V. – Organi di EMAPI
Art. 7 – Gli Organi
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio di amministrazione; d) il Collegio sindacale; e) il Collegio dei probiviri
Art. 8 – Assemblea. Composizione e funzionamento
- L’Assemblea è composta dagli EPP associati in regola con i versamenti dei contributi ordinari e vota, in via ordinaria con voto ponderato come dal successivo comma 6, e in via straordinaria anche con voto individuale per singolo EPP.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data prevista, mediante mezzi postali o telematici che consentano di comprovarne la ricezione; in caso di particolare e comprovata urgenza, la convocazione può essere inviata anche cinque giorni prima.
- La convocazione deve in ogni caso contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione stessa e dell’ordine del giorno da trattare.
- L’Assemblea si riunisce periodicamente per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità, ovvero ove ne facciano richiesta almeno due degli EPP associati.
- Ai fini della partecipazione a ciascuna assemblea ogni Ente associato designa il proprio rappresentante, con esclusione delle persone designate dall’Ente stesso rispettivamente come componente del Consiglio di amministrazione e come membro del Comitato tecnico di controllo analogo congiunto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che ne garantisce il regolare andamento, verificando, altresì, che il rappresentante di ciascuno degli EPP associati presente sia dotato dei relativi poteri di rappresentanza.
- Ai fini deliberativi, a ciascuno degli EPP associati è attribuito anno per anno un numero complessivo di voti ponderati come appresso, sub a), sub b) e sub c): a) con riferimento al numero degli iscritti, 1 voto ogni 25.000 o frazione di 25.000 fino a 100.000; 5 voti complessivamente da 100.000 a 200.000; 6 voti complessivamente da 200.000 a 300.000; 7 voti complessivamente oltre 300.000; b) con riferimento al numero di coperture, i voti attribuiti come sopra a) vengono moltiplicati per i seguenti coefficienti: 0,5 in caso di nessuna copertura, 1 in caso di una copertura, 1,5 in caso di due coperture, 2 in caso di tre coperture; c) relativamente all’importo dei contributi versati, si aggiungono ai voti risultanti dalla combinazione di cui alle precedenti lettere a) e b), ulteriori voti in misura di 1 voto per ogni milione di euro, o frazione di milione, con il limite di 12 voti.
- Ai fini del calcolo dei voti spettanti a ciascuno degli EPP associati, si tiene conto dei dati risultanti negli archivi di EMAPI alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello della riunione.
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno la metà e in seconda convocazione di almeno un terzo dei voti attribuiti;
- L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno i due terzi e in seconda convocazione di almeno la metà dei voti attribuiti.
- Le delibere assembleari sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti attribuiti validamente espressi.
- In caso di Assemblea straordinaria le delibere per essere validamente assunte richiedono, in aggiunta a quanto stabilito al comma precedente, anche il voto individuale favorevole della metà più uno degli EPP associati.
- Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato, anche tra i dipendenti di EMAPI. Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche mediante l’uso di strumenti telematici a condizione che sia consentita l’identificazione dei partecipanti.
- Alle riunioni dell’Assemblea possono partecipare in qualità di uditori i rappresentanti degli enti o associazioni di cui all’art. 2, comma 5, del presente Statuto.
Art. 9 – Poteri dell’Assemblea
- All’Assemblea, oltre all’esercizio dei poteri generali di indirizzo sull’Associazione, spettano i seguenti poteri e attività.i) In seduta ordinaria:a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico di controllo analogo congiunto, deliberare sull’adozione degli indirizzi generali, degli obiettivi e delle politiche operative dell’Associazione, anche sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di amministrazione;b) nominare il Collegio sindacale e il Collegio dei probiviri, fissandone, altresì, la data di prima convocazione; c) deliberare in materia di emolumenti, gettoni di presenza, indennità comunque denominate, per il Presidente, i Consiglieri di amministrazione, i componenti il Collegio sindacale e il Collegio dei probiviri; d) nominare due componenti del Consiglio di amministrazione definiti esperti, individuandoli tra soggetti dotati di specifiche competenze nella materia oggetto dell’attività di EMAPI; e) individuare i criteri generali a cui il Consiglio di amministrazione si deve attenere nella definizione dell’organizzazione dell’Associazione; f) deliberare sulle domande di adesione a EMAPI; g) deliberare sui Regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione. ii) In seduta straordinaria: a) approvare le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento del Comitato di controllo. b) deliberare in materia di scioglimento dell’Associazione.
- Per quanto attiene la nomina dei due componenti del Consiglio di amministrazione di cui al precedente punto i) lett. d), ogni componente dell’Assemblea, in funzione dei voti ponderati attribuiti, contribuisce in sede assembleare alla identificazione dei nominandi mediante una graduatoria formata attraverso espressione di una sola preferenza. I soggetti che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze dai voti attribuiti sono conseguentemente nominati dall’Assemblea quali componenti esperti del Consiglio di amministrazione.
Art. 10 – Consiglio di amministrazione
- Il Consiglio di amministrazione è composto dai presidenti degli EPP associati o da loro delegati facenti parte dei rispettivi Consigli di amministrazione e da due componenti nominati dall’Assemblea tra soggetti dotati di specifiche competenze nella materia oggetto dell’attività di EMAPI.
- Il Consiglio dura in carica quattro anni e viene insediato dal Presidente uscente di EMAPI.
Art. 11 – Poteri del Consiglio di amministrazione.
- Il Consiglio di amministrazione quale organo amministrativo di EMAPI è dotato di tutti i poteri di gestione dell’Associazione.
- In particolare, il Consiglio:a) nell’ambito delle deliberazioni assembleari e degli orientamenti del Comitato per il controllo analogo congiunto, garantisce il regolare svolgimento delle attività associative dandovi attuazione;b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; propone altresì all’Assemblea l’adozione di indirizzi generali, obiettivi e politiche operative;c) delibera gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi strategici e delle finalità di EMAPI, ivi compresi convenzioni con società o istituti assicurativi e altri atti relativi alla destinazione e all’investimento delle eventuali disponibilità;d) delibera acquisti, vendite, cessioni, accettazioni di donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce; e) nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente di EMAPI e un Segretario che può essere individuato anche tra i dipendenti dell’Associazione stessa; f) delibera l’organigramma dell’Associazione e determina l’assunzione e il licenziamento del personale necessario per la funzionalità di EMAPI, nonché il relativo trattamento economico e giuridico; g) nomina il Direttore di EMAPI e ne determina il trattamento economico e normativo con le relative funzioni; h) predispone le modifiche dello Statuto, nonché la redazione e la modifica dei Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; i) può nominare procuratori; l) propone gli emolumenti e i gettoni di presenza dei componenti gli organi statutari all’Assemblea per le successive deliberazioni; m) esercita ogni altro potere non riservato dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi associativi.
- Il Consiglio si riunisce ogni tre mesi ovvero ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
- La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione, mediante strumenti telematici o con qualunque altro mezzo che consenta la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione stessa e dell’ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni.
- Le riunioni si intendono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Delle riunioni di Consiglio viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche mediante l’uso di strumenti telematici a condizione che sia consentita l’identificazione dei partecipanti.
- Il Consiglio di amministrazione, qualora risulti composto da più di otto componenti, può nominare al proprio interno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri cui delegare, con specifica delibera, alcuni dei propri compiti con esclusione di quelli di cui alle lettere b), e), h), l) del precedente comma 2.
- Il Comitato esecutivo dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato ed è presieduto dal Presidente di EMAPI. Le modalità di convocazione, i criteri di validità delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni sono gli stessi di quelli indicati nei precedenti commi per il Consiglio di amministrazione.
- Agli amministratori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2390 e 2391 c.c.
Art. 12 – Presidente
- Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di due volte.
- Spetta al Presidente:a) la legale rappresentanza di EMAPI;b) convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio di amministrazione, definendo le materie all’ordine del giorno;c) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione; d) sulla base delle delibere adottate dagli organi competenti, firmare gli atti e i documenti che determinano impegni e assunzioni di obblighi per EMAPI; e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile; f) assolvere tutte le funzioni demandategli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti interni.
- In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; dell’assenza o dell’impedimento del Presidente fa fede la firma stessa del Vicepresidente.
Art. 13 – Collegio sindacale
- La gestione di EMAPI è controllata, in punto di legittimità, dal Collegio sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti revisori legali, eletti dall’Assemblea per la durata di quattro anni.
- I sindaci devono, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai bilanci annuali e accertare almeno trimestralmente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
- Il Collegio sindacale verifica il rispetto della normativa di riferimento, e redige apposita relazione di concordanza, che trasmette agli EPP associati.
- I sindaci svolgono le proprie funzioni ai sensi dell’art. 2403 c.c. e possono altresì svolgere in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.
- Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni degli artt. 2397 ss. c.c., in quanto compatibili.
Art. 14 – Collegio dei probiviri
- Le eventuali controversie tra gli iscritti ed EMAPI saranno sottoposte all’arbitrato irrituale di tre probiviri nominati dall’Assemblea per la durata di quattro anni.
- Inoltre il Collegio dei probiviri esprime parere sui casi di esclusione prospettatigli dal Consiglio di amministrazione.
- La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli organi istituzionali dell’Associazione.
VI.– Scioglimento di EMAPI
Art. 15 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi, oltre che in caso di non approvazione per due annualità da parte dell’Assemblea del Bilancio consuntivo e comunque nei casi previsti dall’art. 27 c.c. L’Assemblea, contestualmente alla delibera di scioglimento, nomina altresì un comitato di tre liquidatori.
- In caso di scioglimento, ai fini dell’accollo a (ovvero: del subentro di) ciascuno degli EPP di riferimento delle prestazioni in fase di erogazione, la ripartizione delle risorse impegnate nei programmi in corso di svolgimento, accumulate nel relativo fondo, si baserà almeno sui seguenti criteri e parametri:
iii) valutazione dell’apporto finanziario di ciascuno degli EPP partecipanti ai programmi.
- In caso di estinzione, i beni che residueranno esaurita la fase di liquidazione saranno devoluti ad altri Enti o Associazioni aventi le medesime finalità assistenziali.
Organi Statutari
Consiglio di amministrazione
Maria ANNUNZIATA
Luigi BALDINI
Michela BENNA
Paolo BERNASCONI
Ferdinando BOCCIA
Carlo CASSANITI
Federico CONTE
Patrizia DE LUISE
Stefano DISTILLI
Oscar Enrico GANDOLA
Massimo GARBARI
Bernardino LATTARULO
Nunzio LUCIANO
Massimo MAGLI
Stefano DALLA MUTTA
Alberto OLIVETI
Alessandro MARASCHI
Maurizio PACE
Patrizia Sara SICILIANO
Tiziana STALLONE
Presidente
Presidente Nunzio LUCIANO
Vicepresidente Paolo BERNASCONI
Collegio sindacale
Presidente Alessandro ARISTI COTANI
Sindaco Effettivo Walter ANEDDA
Sindaco Effettivo Leonarda Vittoria GENTILE
Sindaci Supplenti Antonio LAPADULA
Mariarosaria PERLANGELI
Direttore generale
Direttore Demetrio HOULIS
Assemblea
È composta dagli Enti di previdenza e assistenza privati associati ad Emapi: CAMPI, Cassa Forense, Cassa Geometri, Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Cassa Notariato, Cassa Ragionieri, ENASARCO, ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAIA, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAV, EPAP, EPPI, INARCASSA.



















