TCM – CARENZA

Art. 23 – Carenza Per la sola Copertura Aggiuntiva Individuale di cui all’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione (tutte le opzioni) nel caso in cui il decesso sia conseguenza di patologie manifestatesi/diagnosticate/sottoposte ad accertamenti e/o cure prima della data di adesione e/o infortuni avvenuti prima di detta data, la garanzia decorre dopo un periodo di 1 anno dalla data di adesione del singolo Assicurato.