DOMANDE FREQUENTI TCM

COPERTURA TCM EMAPI / SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI (MARCHIO DI GENERALI ITALIA) CONTRATTI N. 20892 – 21208

 

COPERTURA E ADESIONI

CHI PUÒ ADERIRE ALLA COPERTURA AGGIUNTIVA INDIVIDUALE TCM?
Gli Iscritti alle Casse ed Enti di Previdenza aderenti ad EMAPI che consentano alla forma collettiva. Attualmente risultano essere sotto copertura gli iscritti a: CASSA FORENSE, CDC, CASSA GEOMETRI, CASSA RAGIONIERI, ENPACL, ENPAF, ENPAP, ENPAIA – Gestione separata Agrotecnici, EPAP, EPPI.

DA QUANDO DECORRE L’ANNUALITÀ DELLA COPERTURA TCM?
L’annualità assicurativa ha decorrenza fissa dal 1° febbraio di ogni anno fino al 31 gennaio dell’anno successivo. Si può aderire alle coperture aggiuntive individuali all’inizio di ogni annualità assicurativa, nel mese di febbraio.

SI PUÒ ADERIRE IN CORSO D’ANNO?
Non è prevista adesione in corso d’anno.

SE VADO IN PENSIONE POSSO SOTTOSCRIVERE LA COPERTURA TCM?
No, la convenzione TCM non prevede la prosecuzione volontaria della copertura.

I pensionati possono essere coperti dalla Convenzione esclusivamente se le garanzie sono prestate in forma collettiva da parte della Cassa o Ente di riferimento che ne abbia deliberato l’attivazione anche per i Pensionati non più in attività.

CI SONO LIMITI DI ETÀ PER LA COPERTURA TCM
L’assicurazione è valida per tutti gli assicurati che al momento di prima attivazione della copertura collettiva da parte della Cassa/Ente di previdenza, non abbiano compiuto i 75 anni di età.
Tale limite di età è applicato solo al momento di avvio della copertura collettiva, pertanto gli iscritti che sono stati assicurati prima del compimento di 75 anni rimarranno comunque assicurati anche dopo il 75esimo anno di età, a condizione che siano in possesso dei requisiti di attivazione previsti dalla Cassa e che la stessa aderisca alla copertura TCM.

POSSO ESTENDERE LA COPERTURA AL MIO NUCLEO FAMILIARE?
No, la copertura TCM è rivolta soltanto agli Iscritti delle Casse/Enti di previdenza aderenti a EMAPI.

ESISTE UN PERIDO DI CARENZA?
La copertura TCM attivata collettivamente dall’Ente di Previdenza, non è soggetta a periodo di carenza.

Per la sola Copertura Aggiuntiva Individuale nel caso in cui il decesso sia conseguenza di patologie manifestatesi/diagnosticate/sottoposte ad accertamenti e/o cure prima della data di adesione e/o infortuni avvenuti prima di detta data, la garanzia decorre dopo un periodo di 1 anno dalla data di adesione del singolo Assicurato.

Nel caso di soluzione di continuità nell’adesione alla Copertura Aggiuntiva Individuale prevista dalla presente Convenzione, il periodo di carenza di cui al comma che precede inizierà a decorrere ex-novo dalla data di ri-adesione dell’Assicurato.

Nel caso in cui l’Assicurato, in sede di rinnovo annuale, scelga di attivare una diversa opzione tra quelle previste dall’Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Copertura Aggiuntiva Individuale, che preveda una somma assicurata più elevata rispetto all’opzione attivata in precedenza, il periodo di carenza di cui al primo comma del presente Articolo inizierà a decorrere nuovamente limitatamente alla maggiore somma prevista dall’opzione prescelta rispetto a quella prevista dall’opzione di provenienza.

POSSO SCEGLIERE IL BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE?
No, i beneficiari della copertura sono esclusivamente gli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato.

COSA SI INTENDE PER EREDI LEGITTIMI O TESTAMENTARI?
Ai sensi dell’art. 565 cc, sono eredi legittimi: il coniuge [581 c.c.], i discendenti [566, 567 c.c.], gli ascendenti [569 c.c.], i collaterali [570 c.c.], gli altri parenti [572 c.c.] lo Stato [586 c.c.], nell’ordine e secondo le regole stabilite dal codice civile. Gli eredi testamentari sono coloro i quali vengono designati a mezzo di disposizione testamentaria.

SE HO SOTTOSCRITTO PIÙ POLIZZE SULLA VITA I BENEFICIARI POSSONO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER TUTTE LE POLIZZE ATTIVE?
Si, se una persona ha due (o più) polizza vita, i beneficiari indicati in ciascuna polizza possono chiedere la liquidazione di tutte e le somme si cumulano. Si ricorda tuttavia di leggere eventuali limitazioni o eccezioni imposti dal contratto di assicurazione che si è sottoscritto.

È POSSIBILE DETRARRE IL PREMIO VERSATO?
Si, sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

QUANDO VERRANNO INVIATE LE ATTESTAZIONI DI DETRAIBILITÀ?
Le attestazioni di detraibilità ai fini fiscali vengono inviate direttamente dalla Società agli Assicurati a mezzo posta con gli importi detraibili alla scadenza dell’annualità assicurativa.

DENUNCIA DI SINISTRO DA PARTE DEI BENEFICIARI

COME PRESENTARE LA DENUNCIA DI SINISTRO?
La denuncia di sinistro deve essere presentata alla Società tramite EMAPI, seguendo le istruzioni riportate nella pagina dedicata Richiedi il capitale assicurato TCM.

QUAL È IL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LA DENUNCIA DI SINISTRO?
Il termine di prescrizione è attualmente di 10 anni e decorre dal giorno in cui si è verificato l’evento che ha determinato il diritto a chiedere la prestazione.
L’invio della richiesta del pagamento alla Compagnia interrompe il termine di prescrizione e, per effetto dell’interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di 10 anni.

COSA FARE IN CASO DI BENEFICIARIO MINORENNE?
In presenza di minori, nella compilazione dei dati relativi al beneficiario vanno inseriti prima i dati del minore e poi i dati relativi al genitore esercente la patria podestà sulla sezione “Tutore/amministratore”.
Le firme sui moduli e sulla normativa privacy dovranno essere apposte del genitore per conto del minore.
Non appena verrà denunciato il sinistro, la Compagnia emetterà una lettera specifica da presentare al Giudice tutelare per le disposizioni relative ai minori.

UN BENEFICIARO PUÒ RINUNCIARE ALLA SOMMA ASSICURATA?
Si, il beneficiario può scegliere di rinunciare alla liquidazione della somma assicurata. In questo caso, sarà tenuto a compilare un modulo apposito e la somma a lui spettante verrà ripartita agli altri eredi legittimi.

IN CASO DI RINUNCIA ALL’EREDITÀ È POSSIBILE CHIEDERE COMUNQUE IL CAPITALE ASSICURATO DALLA COPERTURA TCM?
Si, il capitale della copertura TCM non rientra nell’asse ereditario, in quanto ai sensi dell’art. 1920 cc. “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio nei confronti dell’Assicurazione”.
Specifichiamo che il diritto al beneficio di questa polizza è un diritto autonomo ed è estraneo alle regole della successione.
Ne consegue che la rinuncia all’eredità non comporta la rinuncia al beneficio di questa polizza, che può pertanto essere liberamente accettato/rifiutato indipendentemente dalla preventiva accettazione/rifiuto dell’eredità.

IN QUANTO TEMPO VIENE RIMBORSATO IL CAPITALE?
La valutazione del sinistro (e in caso di accoglimento la liquidazione del capitale assicurato) sarà effettuata entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa da parte della Società. Al termine della valutazione del sinistro la Società invia al beneficiario ed in copia ad EMAPI una comunicazione sull’esito della valutazione effettuata così come gli eventuali motivi di reiezione.

 

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