Gli iscritti che già fruiscono della Copertura Base erogata con oneri a carico del proprio Ente di Previdenza, hanno la possibilità – meramente facoltativa – di incrementare la rendita mensile, a titolo individuale e volontario e con onere aggiuntivo annuale a proprio carico.
L’attivazione della copertura aggiuntiva individuale può essere attivata dagli iscritti nel mese di maggio che coincide con l’avvio della copertura annuale con decorrenza dal 1 maggio.
Trattandosi di una convenzione collettiva, al momento dell’attivazione della copertura Base da parte del proprio Ente di previdenza, non è prevista alcuna comunicazione da parte dei singoli iscritti relativamente al proprio stato di salute.
Diversamente, per l’attivazione della copertura aggiuntiva individuale è necessario compilare un questionario integrato all’interno della modulistica di adesione.
CARENZA
La carenza è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la sua effettiva entrata in vigore.
Il periodo di carenza opera esclusivamente in caso di adesione alle coperture volontarie da parte degli iscritti e, in particolare, la garanzia ha validità:
– dopo un periodo di carenza di 12 mesi dalla data di prima adesione del singolo assicurato, per quanto attiene l’insorgenza della non autosufficienza dovuta a mancanza di ADL.
– dopo un periodo di carenza di 24 mesi dalla data di prima adesione del singolo assicurato se il verificarsi della non autosufficienza è conseguenza di patologie nervose o mentali dovute a causa organica (ad esempio, il morbo di Alzheimer o di Parkinson).
Per ‘data di prima adesione’ si intende la data a decorrere dalla quale la copertura è stata attivata senza soluzione di continuità ovvero senza interruzioni fino al momento in cui si rende necessaria la richiesta di riconoscimento della non autosufficienza.
Si precisa che, per gli iscritti agli Enti di previdenza che avevano attivato la Convenzione LTC con la precedente copertura erogata da Poste Vita e che avevano a loro volta aderito volontariamente alle coperture aggiuntive e hanno proseguito senza soluzione di continuità, si intende come data di prima adesione quella della precedente copertura.
Per i casi di non autosufficienza conseguenti a malattie manifestatesi e/o diagnosticate durante i periodi di carenza, il contratto assicurativo si considera risolto in relazione al singolo iscritto a cui sarà rimborsato l’importo del contributo versato per l’attivazione della copertura con l’esclusione dei costi amministrativi per la gestione della pratica.
Nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico avvenuti dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione, la carenza non è operante.
Adesioni volontarie per professionisti |
È altresì previsto per gli iscritti in pensione per i quali il proprio Ente di previdenza non attivi più la copertura, la possibilità di mantenere l’assicurazione alla Convenzione LTC a titolo individuale, con onere a proprio carico, a condizione che non vi sia soluzione di continuità con l’adesione in forma collettiva.
Adesioni volontarie per pensionati |