Iter domanda di riconoscimento LTC

RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

La richiesta di riconoscimento della rendita LTC dovrà essere presentata trascorsi 90 giorni da quando l’assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza ai sensi dell’Art 20 “Definizione dello stato di non autosufficienza/LTC), secondo quanto stabilito dalla Convenzione.

In caso di riconoscimento della rendita LTC, la documentazione trasmessa dalla Compagnia di assicurazione dovrà essere compilata e sottoscritta, in alternativa all’iscritto, da parte del Legale Rappresentante/Procuratore/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno.

MODULISTICA

La modulistica da compilare per la richiesta di LTC è reperibile nella sezione del sito Modulistica e Istruzioni alla pagina Richiesta apertura sinistri LTC

Il fascicolo di richiesta di apertura del sinistro dovrà contenere una relazione del Medico curante o del Medico ospedaliero che descrive lo stato di salute e di non autosufficienza dell’Assicurato e la data della sua sopravvenienza. Dovrà inoltre precisare l’origine (ad esempio: incidentale o patologica) dell’affezione o delle affezioni.

Sia la Relazione medica (Modello 3) che la Relazione medica sulle attività ordinarie della vita quotidiana (Modello 4) devono essere redatte a cura del medico ospedaliero o medico curante e dovranno essere corredate, unitamente al resto della modulistica, da copia di tutta la documentazione sanitaria menzionata nella relazione al fine del riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

TEMPISTICHE DI GESTIONE

La Compagnia di assicurazione si impegna a dare riscontro all’Assicurato in merito al riconoscimento o meno della non autosufficienza entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione medica esaustiva.

Qualora lo ritenga necessario, si impegna a sottoporre l’Assicurato a visita medico legale, a seguito della quale fornirà riscontro all’Assicurato entro il termine di 45 giorni dalla visita stessa o dal ricevimento di ulteriori accertamenti richiesti in tale sede.

Nel caso in cui la Compagnia di assicurazione riconosca lo stato di non autosufficienza, la rendita sarà erogata all’assicurato con effetto dal momento della presentazione della denuncia del sinistro, sempreché la documentazione prodotta consenta di accertare che l’assicurato si trovi in stato di non autosufficienza/LTC.
Diversamente, se al momento della denucia la documentazione prodotta non dovesse essere esaustiva, la rendita decorrerà dal momento in cui la documentazione integrata risulti completa o come esito della visita medico legale.

MODALITA’ DI DEFINIZIONE DELLA PRATICA

Nel caso in cui l’assicurato risulti in stato di non autosufficienza/LTC, la Compagnia di assicurazione comunicherà a EMAPI la propria valutazione positiva e attraverso il Broker saranno richieste all’iscritto le coordinate bancarie, ferma restando la possibilità per l’Assicurato di richiedere il pagamento tramite assegno bancario, che una volta ricevute saranno comunicate in Compagnia, in modo da procedere con l’accredito delle rendite.

La Compagnia invierà, tramite comunicazione postale, la lettera di liquidazione agli iscritti indicando contestualmente la data di prima erogazione.

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico con data valuta fissa il 10 di ogni mese (in caso di giorno festivo la data valuta verrà anticipata al primo giorno feriale precedente); in caso di pagamenti effettuati tramite assegno bancario, questo verrà emesso il 10 di ogni mese (in caso di giorno festivo la data di emissione verrà anticipata al primo giorno feriale precedente) e spedito entro i tre giorni lavorativi successivi.

Nei casi in cui l’assicurato non risulti in stato di non autosufficienza/LTC, la Compagnia di assicurazione comunicherà l’esito negativo dell’istruttoria specificandone i motivi, come da valutazione del medico incaricato dalla Compagnia stessa, ed indicando l’eventuale rivedibilità qualora venga prodotta ulteriore documentazione o mutino le condizioni dell’iscritto.