Copertura infortuni

La copertura contro gli Infortuni, sia professionali che extraprofessionali, è una tutela assistenziale che copre le 24h e prevede l’erogazione di una somma assicurata in caso di infortunio che determini una condizione di invalidità permanente o la morte dell’assicurato. La Convenzione è stipulata tra EMAPI e Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s di Londra) con contratto numero F2400024507–LB e non viene attivata automaticamente dagli enti previdenziali in quanto di natura volontaria. Il Professionista può pertanto scegliere se attivare , con onere a proprio carico, una o più opzioni previste. L’annualità assicurativa ha decorrenza fissa dal 1 marzo al 28 febbraio dell’anno successivo ma è prevista anche l’adesione in corso d’anno

 

Condizioni contrattuali

La copertura contro gli infortuni è un importante strumento a disposizione dei Professionisti che si pone l’obiettivo di indennizzare i danni derivanti dagli eventi fortuiti. In particolare, la sua struttura modulare consente di personalizzare la copertura, abbinando ad una garanzia di base - incentrata principalmente sui casi di morte/invalidità permanente da infortunio - opzioni aggiuntive che prevedono diarie o tutele specifiche per professione. Inoltre, le garanzie possono essere attivate per il Professionista o per il Professionista e il suo nucleo familiare.

La copertura è rivolta ai Professionisti, ai Pensionati e ai dipendenti degli Enti di previdenza associati ad Emapi, i quali possono aderire volontariamente ed, eventualmente, includere il proprio nucleo familiare.

Limiti di età
La garanzia assicurativa non prevede limiti di età. Tuttavia per i soggetti che - superati gli 80 anni di età - intendono aderire per la prima volta alla copertura, l’adesione potrà avvenire solo dietro presentazione di certificato medico attestante buona salute. In ogni caso, per gli assicurati che hanno superato gli 80 anni di età, siano essi già assicurati o nuovi aderenti, le uniche opzioni di copertura attivabili potranno essere la 1A e la 1B.

Tale regola si applica anche ai componenti il nucleo familiare del Professionista che abbiano superato gli 80 anni di età.

E' considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

 

  • Copertura h 24 per infortuni professionali ed extra professionali
  • Costi vantaggiosi
  • La copertura opera in aggiunta e in cumulo a eventuali ulteriori polizze
  • Diarie per inabilità temporanea da malattia e infortunio
  • Il massimale è utilizzabile per intero anche da un solo infortunato del nucleo familiare
  • Per il calcolo dell'invalidità permanente vengono utilizzate le Tabelle INAIL
  • È possibile aderire anche in corso d'anno pagando il rateo corrispondente ai mesi effettivi di copertura
  • Supervalutazione: l'invalidità permanente superiore al 60% viene sempre calcolata al 100%

LE COPERTURE DI BASE

È una Copertura modulare, in base alle tue esigenze puoi scegliere una tra le quattro Garanzie di base dedicate al singolo Professionista oppure una tra le quattro Garanzie di base dedicate al Professionista e alla sua famiglia. Puoi inoltre abbinare alla Garanzia scelta una o più opzioni aggiuntive.

Per il professionista

Le 4 opzioni disponibili differiscono per gli importi dei massimali assicurati, i contributi sono annui.
La diaria da convalescenza domiciliare e la diaria da immobilizzazione non sono tra loro cumulabili e, in caso di sinistro, verrà riconosciuto solo l’indennizzo più favorevole tra quelli previsti dalle due garanzie.

Per il professionista e il suo nucleo familiare

Per nucleo familiare va inteso: il coniuge/partner unito civilmente o convivente more uxorio (indipendentemente dal genere), i figli risultanti dallo stato di famiglia al momento del sinistro; sono inoltre ricompresi i figli non conviventi fino ai 18 anni di età.
La diaria da convalescenza domiciliare e la diaria da immobilizzazione non sono tra loro cumulabili e sono prestate solo per il professionista.

LE OPZIONI AGGIUNTIVE

Se vuoi, puoi anche aggiungere alla Copertura base prescelta una o più opzioni aggiuntive, così da ampliare la portata della polizza incrementando le prestazioni previste o aggiungendone di nuove.

  • Somma assicurata: € 100
  • Contributo annuale: € 97

Convalescenza domiciliare successiva a ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio, va ad aggiungersi a quella già prevista nelle coperture.

    • Somma assicurata: € 75
    • Contributo annuale: € 91

Immobilizzazione da gesso, tutori rigidi equivalenti applicati da personale sanitario, ecc. va ad aggiungersi a quella già prevista nelle coperture.

  • Somma assicurata: € 50
  • Contributo annuale:
    • € 48 fino a 65 anni non compiuti
    • € 63 oltre 65 anni

La somma è riconosciuta in caso di infortunio avente per conseguenza inabilità temporanea dell’Assicurato per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, ferma l’applicazione dei 5 giorni di franchigia previsti dal contratto indipendentemente dalla fascia d’età.

Tale indennità non è cumulabile con l’indennità per convalescenza domiciliare o con l’indennità da immobilizzazione, in caso di sinistro pertanto, verrà riconosciuto all’assicurato solo l’indennizzo più favorevole tra quelli previsti dalle garanzie citate.

  • Somma assicurata: € 100
  • Contributo annuale:
    • € 93 fino a 65 anni non compiuti
    • € 122 oltre 65 anni

La somma è riconosciuta in caso di infortunio avente per conseguenza inabilità temporanea dell’Assicurato per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, ferma l’applicazione dei 5 giorni di franchigia previsti dal contratto indipendentemente dalla fascia d’età.

Tale indennità non è cumulabile con l’indennità per convalescenza domiciliare o con l’indennità da immobilizzazione, in caso di sinistro pertanto, verrà riconosciuto all’assicurato solo l’indennizzo più favorevole tra quelli previsti dalle garanzie citate.

  • Somma assicurata: € 50
  • Contributo annuale:
    • € 177 fino a 55 anni non compiuti
    • € 184 da 55 anni compiuti a 65 anni

La somma è riconosciuta in caso di malattia che determini una inabilità temporanea dell’Assicurato a svolgere le proprie occupazioni professionali, per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, ferma l’applicazione dei giorni di franchigia contrattualmente previsti in base alla fascia d’età:

  • fino a 55 anni non compiuti: franchigia 5 giorni
  • oltre 55 anni e sino a 65 anni: franchigia 14 giorni

Il limite di età, per accedere a tale copertura aggiuntiva si intende fissato a 65 anni.

ESCLUSIONE: COVID-19, SARS-COV-2

  • Somma assicurata: € 100
  • Contributo annuale:
    • € 229 fino a 55 anni non compiuti
    • € 361 da 55 anni compiuti a 65 anni

La somma è riconosciuta in caso di malattia che determini una inabilità temporanea dell’Assicurato a svolgere le proprie occupazioni professionali, per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, ferma l’applicazione dei giorni di franchigia contrattualmente previsti in base alla fascia d’età:

  • fino a 55 anni non compiuti: franchigia 5 giorni
  • oltre 55 anni e sino a 65 anni: franchigia 14 giorni

Il limite di età, per accedere a tale copertura aggiuntiva si intende fissato a 65 anni.

ESCLUSIONE: COVID-19, SARS-COV-2

  • Somma assicurata: € 7.500
  • Contributo annuale: € 32

In aggiunta rispetto alle garanzie opzioni 1B, 2B, 3B, Easy A e Easy B che già prevedono il Rimborso Spese Mediche da infortunio

  • Somma assicurata: € 7.500
  • Contributo annuale: € 74

7.500 € possibilità di attivazione ex novo per le opzioni 1A, 2A e 3A

  • Somma assicurata: € 50.000
  • Contributo annuale: € 124

50.000 € di indennizzo senza applicazione di franchigia, riconosciuto limitatamente al contagio avvenuto a seguito di eventi accaduti nel solo ambito professionale e secondo il rispetto delle condizioni espresse nell’articolo 33).
L'indennizzo è cumulabile con quello relativo all’eventuale riconoscimento previsto dalle opzioni 1-2-3 e EASY

  • Somma assicurata: € 250.000
  • Contributo annuale: € 246

250.000 € di supervalutazione nel caso in cui il medico non potesse più esercitare la propria professione a causa della perdita anatomica o funzionale di uno o più degli arti superiori (braccio-mano-dita) o della vista, riservata a medici, odontoiatri e veterinari.
L'indennizzo è cumulabile con quello relativo all’eventuale riconoscimento previsto dalle opzioni 1-2-3 e EASY.

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