Statuto

I. – Denominazione, scopo e sede

Art. 1
L’EMAPI
E’ costituito l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani – EMAPI, di seguito anche Ente, con sede a Roma.
L’attività di EMAPI è disciplinata dalle norme del presente Statuto, da quelle di apposito
Regolamento operativo e dalle norme del codice civile, per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 2
Scopi e finalità di EMAPI
1. EMAPI, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di:
− a) promuovere la cultura solidaristica e assicurativa degli associati e dei beneficiari;
b) di ricercare, al fine di curarne l’attuazione, soluzioni assistenziali e assicurative in
favore dei professionisti iscritti agli Enti associati all’EMAPI e dei rispettivi familiari
conviventi, tra cui quelle dirette a integrare le prestazioni previste dalla legislazione
vigente in materia sanitaria, nei limiti e con modalità stabilite con apposito Regolamento.
2. EMAPI adotta, nell’ambito di cui al comma precedente, ogni altra iniziativa comunque
idonea alla tutela dei professionisti e più in generale dei soggetti di cui al comma precedente.
3. Le soluzioni assistenziali ed assicurative predisposte ai sensi dei commi precedenti potranno essere estese alle condizioni e secondo modalità all’uopo deliberate dal Consiglio di amministrazione, e comunque senza oneri per l’ENTE, a:
familiari di professionisti iscritti agli Enti associati deceduti nell’anno precedente;
dipendenti di professionisti iscritti agli Enti associati e/o degli Enti medesimi;
nonché, su proposta del singolo Ente associato, a iscritti agli Albi dei corrispondenti Ordini e Collegi professionali non destinatari delle prestazioni pensionistiche di base erogate dai predetti Enti, per sé e per i rispettivi familiari conviventi tra cui quelle dirette ad integrare le prestazioni previste dalla legislazione vigente in materia sanitaria, nei limiti e con modalità stabilite da apposito Regolamento.
4. EMAPI è costituito senza limitazioni di durata.

II. – Patrimonio, Esercizi Sociali

Art. 3
Patrimonio
Il patrimonio dell’ENTE è costituito, al netto delle spese sostenute, dalle quote di adesione versate dagli associati, dagli eventuali beni mobili e immobili di pertinenza dell’ ENTE, da ogni altro contributo o erogazione pervenuto all’ ENTE stesso e da fondi di riserva che potranno essere costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell’ENTE sono costituite dalle quote di adesione dei nuovi associati, dai contributi ordinari annuali
degli associati e dai contributi spese, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 4
Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo ed il preventivo entro il 30 novembre.

III. – Associati

Art. 5
Enti associati
Sono associati gli enti di previdenza privati che sottoscrivono l’atto costitutivo.
Sono altresì associati gli enti di previdenza privati che non abbiano partecipato all’atto costitutivo nonché enti o associazioni, costituiti in ambito professionale, aventi finalità analoghe a quelle di EMAPI la cui domanda sia stata accettata dall’Assemblea.
Gli associati che non versino il contributo ordinario annuale per oltre un anno perdono la qualità di associato, per effetto della morosità che sarà dichiarata dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
Agli associati è sempre riconosciuta facoltà di libero recesso, salvo l’assolvimento dei residui obblighi associativi. Il recesso va comunicato con un preavviso di sei mesi e diviene automaticamente efficace, senza necessità di alcuna presa d’atto da parte di EMAPI, dei suoi organi o dei suoi associati.

IV. – Iscritti

Art. 6
Beneficiari
Hanno diritto a fruire, a seconda dei casi, in via automatica o mediante adesione individuale, delle prestazioni economiche integrative disciplinate da apposito Regolamento, alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite, e assumono la qualità di beneficiari iscritti ad EMAPI, i professionisti e più in generale i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 in cui favore sia disposta l’erogazione automatica delle prestazioni di assistenza
sanitaria ovvero i soggetti la cui richiesta di prestazioni sia stata accettata e che abbiano versato il contributo nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione.

V. – Organi di EMAPI

Art. 7
Gli Organi
Sono organi dell’ ENTE:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri

Art. 8
Assemblea
Composizione e funzionamento
L’Assemblea è composta dagli Enti associati e in regola con i versamenti dei contributi
Ordinari e vota, in via ordinaria con voto ponderato come dal successivo comma 2, ed in via straordinaria anche con voto individuale per singolo ente.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data prevista,
mediante mezzi postali o telematici che consentano di comprovarne la ricezione. In caso di particolare e comprovata urgenza, la convocazione può essere inviata anche cinque giorni prima.
La convocazione deve in ogni caso contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione stessa e dell’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea si riunisce periodicamente per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità, ovvero ove ne facciano richiesta almeno un decimo degli Enti associati.
Essa è presieduta dal Presidente dell’ENTE, che ne garantisce il regolare andamento, verificando, altresì, che il rappresentante di ciascuno degli enti associati presente sia dotato dei relativi poteri di rappresentanza.
Ai fini deliberativi, a ciascuno degli enti associati è riconosciuto un numero complessivo di voti così ponderati:
− 1 (uno) voto ogni 25.000 (venticinquemila) iscritti o frazione di 25.000 (venticinquemila), con un massimo di quattro voti attribuibili; il numero dei voti così attribuiti viene raddoppiato nell’ipotesi in cui l’ente associato abbia optato per l’adesione in forma collettiva ad una o più prestazioni assistenziali.
Ai fini del calcolo dei voti spettanti a ciascuno degli enti associati, si tiene conto degli iscritti così come risultanti dagli archivi di EMAPI alla fine del secondo mese antecedente a quello del voto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno la metà ed in seconda convocazione di almeno un terzo dei voti attribuiti;
l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno i due terzi ed in seconda convocazione di almeno la metà dei voti attribuiti.
Le delibere sono validamente assunte con la metà più uno dei voti validi ponderati, così come definiti al comma 2), espressi favorevolmente in Assemblea.
In caso di Assemblea straordinaria le delibere per essere deliberatamente assunte richiedono, oltre a quanto stabilito al periodo precedente, anche il voto individuale favorevole alla metà più uno degli Enti associati.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato, anche tra i dipendenti di EMAPI.

Art. 9
Compiti Assemblea
All’Assemblea, oltre all’esercizio dei poteri generali di indirizzo sull’EMAPI, spetta:
in seduta ordinaria:
a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
b) nominare il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri, fissandone, altresì, la data di prima convocazione;
c) deliberare in materia di emolumenti, gettoni di presenza, indennità comunque denominate, per il Presidente, i consiglieri di Amministrazione, i componenti il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri;
d) nominare due componenti del Consiglio di amministrazione definiti esperti, individuandoli tra soggetti dotati di specifiche competenze nella materia oggetto dell’attività dell’Ente;
e) individuare i criteri generali a cui il Consiglio di amministrazione si deve attenere nella definizione dell’organizzazione dell’Ente;
f) deliberare sulle domande di adesione dell’Ente;
g) deliberare sui Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
in seduta straordinaria:
h) approvare le modifiche al presente Statuto;
i) deliberare in materia di scioglimento dell’Associazione.
Per quanto attiene la nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla precedente lettera d), ogni componente dell’Assemblea, in funzione dei voti ponderati attribuiti, contribuisce in sede assembleale alla identificazione dei nominandi mediante una graduatoria formata attraverso un’espressione di una preferenza. I soggetti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ponderati sono conseguentemente nominati dall’Assemblea quali componenti esperti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto dai presidenti degli enti di previdenza privati associati ad EMAPI o da loro delegati facenti parte dei rispettivi Consigli di amministrazione e da due componenti nominati dall’Assemblea tra soggetti dotati di
specifiche competenze nella materia oggetto dell’attività dell’Ente.
Dura in carica quattro anni e viene insediato dal Presidente uscente di EMAPI.

Art. 11
Consiglio di Amministrazione
Compiti
1. Il Consiglio di Amministrazione quale organo amministrativo dell’Associazione è dotato di tutti i poteri di gestione dell’Ente.
In particolare, il Consiglio:
a) nell’ambito delle deliberazioni assembleari e nel rispetto dei Regolamenti, garantisce il regolare svolgimento delle attività associative, dandovi attuazione;
b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) delibera gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento delle finalità dell’EMAPI, ivi compresi convenzioni con società o istituti assicurativi ed altri atti relativi alla destinazione ed all’investimento delle eventuali disponibilità;
d) delibera acquisti, vendite, cessioni, accettazioni di donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce;
e) nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente dell’EMAPI e un Segretario
che può essere individuato anche tra i dipendenti dell’EMAPI;
f) delibera l’organigramma dell’Ente e determina l’assunzione ed il licenziamento del
personale, necessario per la funzionalità dell’EMAPI nonché il relativo trattamento economico e giuridico;
g) predispone le modifiche dello Statuto, nonché la redazione e modifica di eventuali
Regolamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) può nominare procuratori;
i) propone gli emolumenti e i gettoni di presenza dei componenti gli Organi statutari
all’Assemblea per le successive deliberazioni;
l) esercita ogni altro potere non riservato dalla legge o dal presente Statuto ad altri
organi associativi.
Il Consiglio si riunisce ogni tre mesi ovvero ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione, mediante lettera raccomandata o con qualunque altro mezzo che consenta la prova dell’avvenuta ricezione e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione
stessa e dell’ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni.
Le riunioni si intendono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti e le
deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni di Consiglio viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Con proprio Regolamento il Consiglio può stabilire modalità di funzionamento mediante l’impiego di mezzi di telecomunicazione.
2. Il Consiglio di amministrazione, qualora risulti composto da più di otto componenti,
può nominare al proprio interno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri cui delegare, con specifica delibera, alcuni dei propri compiti con esclusione di quelli di cui alle lettere b), e), g), i) del precedente comma 1.
Il Comitato esecutivo dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato ed è presieduto dal Presidente dell’Ente. Le modalità di convocazione, i criteri di validità delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni sono gli stessi di quelli indicati nel precedente comma 1 per il Consiglio di amministrazione.
Agli amministratori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2390 e 2391 c.c..

Art. 12
Presidente
Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di due volte.
Spetta al Presidente:
a) la legale rappresentanza dell’EMAPI;
b) convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio di amministrazione, definendo le materie all’ordine del giorno;
c) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
d) sulla base delle delibere adottate dagli organi competenti, firmare gli atti e i documenti che determinano impegni ed assunzioni di obblighi per l’EMAPI;
e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile;
f) assolvere tutte le funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente;
dell’assenza o dell’impedimento del Presidente fa fede la firma stessa del Vicepresidente.

Art. 13
Collegio sindacale
La gestione dell’EMAPI è controllata dal Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi, di cui almeno uno revisore contabile, e due supplenti, eletti dall’Assemblea per la durata di quattro anni.
I Sindaci devono, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai bilanci annuali ed accertare almeno trimestralmente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
I sindaci svolgono le proprie funzioni ai sensi dell’art. 2403 c.c. Possono altresì procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni degli artt. 2397 ss. c.c., in quanto compatibili

Art. 14
Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie tra gli iscritti e l’EMAPI saranno sottoposte all’arbitrato irrituale di tre probiviri nominati dall’Assemblea per la durata di quattro anni.
Inoltre il Collegio dei probiviri esprime parere sui casi di esclusione prospettatigli dal Consiglio di amministrazione.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli organi istituzionali dell’Ente

VI. – Scioglimento

Art. 15
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi, in caso di non approvazione, per due annualità da parte dell’Assemblea del Bilancio consuntivo ed inoltre nei casi previsti dall’art. 27 c.c..
In caso di estinzione, i beni che residueranno dopo esaurita la fase di liquidazione saranno devoluti ad altri Enti o Associazioni aventi le medesime finalità assistenziali.